Segnalazioni Whistleblowing

Premessa

BBBell mette a disposizione dei canali interni per segnalare informazioni riferibili al personale e/o a terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure interne vigenti (SSL, Security, ecc.).
Segnalando eventuali comportamenti non conformi, si consente all’azienda di individuare eventuali irregolarità e adottare tempestivamente i dovuti correttivi, prevenendo eventuali danni di tipo economico e/o reputazionale.

Riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza, regola la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL). In particolare BBBell favorisce la partecipazione dei lavoratori allo sviluppo ed alla revisione delle prassi operative e gestionali per la sicurezza e salute; pertanto anche le segnalazioni SSL possono essere inviate attraverso il canale interno sotto descritto.

Il Whistleblowing – introdotto in Italia dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e riformato dal D.Lgs. n. 24/2023 – è la segnalazione effettuata dal soggetto interessato (c.d. whistleblower) che, nello svolgimento delle proprie attività all’interno dell’Ente, viene a conoscenza di un fatto illecito, di una condotta scorretta o di una situazione che possa pregiudicare la buona amministrazione e l’interesse pubblico collettivo.

Inoltre, nel 2023 l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha adottato le “linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Il Whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni e non deve essere utilizzato per perseguire fini personali.

Chi può effettuare la segnalazione

Tutti possono inviare una segnalazione, anche in forma anonima: dipendenti, ex dipendenti, candidati a posizioni lavorative, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, chiunque sia legittimo portatore di un interesse nei confronti dell’attività di BBBell.
La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es. elementi che consentono di identificare i soggetti convolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).
La legge ha previsto un regime di tutela del soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Come presentare una segnalazione

1. Canali interni di BBBell.

  • Segnalazione attraverso la piattaforma dedicata compilando il questionario.
    Questo canale è idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante mediante l’utilizzo di protocolli sicuri e strumenti di crittografia. Al termine dell’inserimento della segnalazione, viene fornito un Codice Identificativo Univoco che il segnalante deve conservare e consente di verificare lo stato di lavorazione nonché di inviare e ricevere ulteriori comunicazioni.
  • Sono consentite anche segnalazioni a mezzo posta ordinaria scrivendo a BBBell S.p.A., c.so Svizzera n. 185, 10149 Torino (TO), che possono essere inviate all’attenzione dell’Ufficio Affari Legali e/o dell’Organismo di Vigilanza 231 di BBBell.

È necessario che nella segnalazione siano presenti gli elementi utili per permettere a chi la riceve di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Per poter essere presa in considerazione, inoltre, la segnalazione deve contenere ogni informazione o documento che possa provare la fondatezza dei fatti segnalati.
In ogni caso, non sono considerate le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che il segnalante ritiene essere false.
2. Canale esterno presso ANAC.

È possibile effettuare una segnalazione esterna in uno dei seguenti casi: assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione; qualora il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito; ove il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe un rischio di ritorsione; il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. L’istituzione e la gestione del canale esterno di segnalazione competono, in via esclusiva, all’ANAC tramite la relativa Piattaforma informatica.
Sul sito di ANAC è disponibile l’elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).

Il segnalante ha anche la possibilità di denunciare alle Autorità competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Tuttavia, il ricorso al canale interno viene incoraggiato dal legislatore in quanto più prossimo all’origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Come sono gestite le segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute dall’Ufficio Affari Legali di BBBell che effettuerà le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti segnalati, eventualmente coinvolgendo l’Organismo di Vigilanza 231 di BBBell.
Entro 7 giorni dalla ricezione, sarà dato un avviso di ricevimento della segnalazione ed entro 3 mesi da tale avviso verrà fornito un riscontro sul seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.

Garanzia di riservatezza e tutele

Al segnalante e alle persone coinvolte nella segnalazione è garantita l’assoluta riservatezza. Nel caso di segnalazioni anonime, non è possibile risalire all’identità del segnalante.
Non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Se si ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all’ANAC.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
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